il curricolo I corsiNella nostra scuola convivono attualmente tre diversi ordinamenti liceali: il Liceo artistico di vecchio ordinamento, con i due corsi ordinari quadriennali Accademia e Architettura completati dal quinto anno integrativo; il Liceo artistico sperimentale “Progetto Michelangelo”; i nuovi ordinamenti previsti dalla “Riforma Gelmini”, con i percorsi di Liceo Artistico (nuovo ordinamento) e di Liceo Musicale, è inoltre prevista, a partire dal 2013/2014, l'attivazione del Liceo Coreutico. Dettagli sui singoli ordinamenti si possono trovare alle pagine del sito specificamente dedicate, nella sezione "Cosa facciamo". I modi e i criteri per la valutazione degli studenti
L’ Art. 2 (Diritti) dello Statuto delle studentesse e degli studenti
specifica che la studentessa e lo studente hanno diritto «a una valutazione
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione
che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento», fermi restando, da parte della scuola, il
fine della «solidarietà tra i suoi componenti» e la tutela del «diritto
dello studente alla riservatezza». Al fine di raggiungere tali obiettivi l’ Art. 3 (Doveri), specifica che
le studentesse e gli studenti sono «tenuti a frequentare regolarmente i
corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2) Gli studenti
sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi. 3) Nell'esercizio dei loro diritti e
nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1» Il Liceo Artistico Casorati fa proprie tali indicazioni e le applica
nella vita d’istituto anche attraverso il Patto educativo di
corresponsabilità sottoscritto da discenti, docenti e famiglie. I docenti
stabiliscono i criteri per la valutazione attraverso le riunioni per
disciplina d’insegnamento (Dipartimenti). Quanto deciso dai Dipartimenti
viene poi discusso e approvato dal Collegio docenti che detta le linee
d’azione comuni. Il Consiglio di classe calibra i criteri comuni a tutto
l’Istituto sulle capacità effettive e sulle situazioni reali nelle quali le
classi si trovano. Sulla base delle indicazioni dei rispettivi Consigli di Classe e del
Collegio, i docenti predispongono il piano di lavoro annuale, da allegare al
proprio registro personale e da mettere agli atti, a disposizione della
dirigenza, del coordinatore di classe e delle rappresentanze delle
studentesse e degli studenti e dei genitori. Il piano di lavoro deve comprendere: una valutazione del livello di
preparazione e delle capacità della classe (test di ingresso);
un’indicazione chiara circa le modalità di svolgimento delle prove scritte,
orali, grafiche e pratiche; la definizione degli obiettivi didattici e loro
esplicitazione in conoscenze, capacità e comportamenti; gli strumenti e
attività integrativi e di sostegno ed eventuali attività a carattere
interdisciplinare; i criteri e i mezzi di valutazione (numero e tipo delle
prove scritte, grafiche, pratiche e orali); i criteri di valutazione
omogenei, con la scala dei voti da 1 a 10 e la corrispondenza tra i voti e i
livelli di apprendimento. Scala di valutazione
Si ricorda che per ammettere uno studente alla classe successiva il Consiglio di Classe deve attribuire nello scrutinio finale voto almeno sufficiente in tutte le materie. In caso di mancato conseguimento della sufficienza a giugno, in non più di tre materie, il Consiglio di Classe può sospendere il giudizio e rinviare lo studente alle procedure di recupero, alle prove di verifica e allo scrutinio di settembre. La sospensione del giudizio allo scrutinio di giugno non è possibile per le classi finali: per l’ammissione all’Esame di Stato è necessario conseguire allo scrutinio finale dell’ultimo anno voto almeno sufficiente in tutte le materie. Inoltre non è possibile essere ammessi alla classe successiva, ovvero all’Esame di Stato, se non si è conseguito nello scrutinio finale almeno il voto sei nella valutazione del comportamento (voto di condotta). Per quanto riguarda l’espressione della valutazione, la Circolare Ministeriale n. 94 - Prot. n. 6828 del 18 ottobre 2011 prevede che nel biennio del nuovo ordinamento «in sede di scrutinio finale sia attribuito un unico voto a ciascuna disciplina o gruppo di discipline afferenti al medesimo insegnamento, negli scrutini intermedi la valutazione si esprima attraverso l’attribuzione di uno o più voti a seconda che l’insegnamento preveda una o più prove (scritte, orali, pratiche o grafiche)». Ai sensi della medesima Circolare, «le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento»; pertanto «anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.». Si possono qui scaricare i prospetti che illustrano gli strumenti di verifica a disposizione dei docenti per l’espressione della valutazione nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento dei nuovi ordinamenti: VALUTAZIONE NUOVI ORDINAMENTI Si fornisce anche il prospetto sintetico relativo alla valutazione nei corsi di vecchio ordinamento e Sperimentale Michelangelo: VALUTAZIONE VECCHI ORDINAMENTI E SPERIMENTALI Infine, si raccomanda di consultare i CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE seguiti in sede di scrutinio per l'attribuzione del voto di condotta, per la delibera dell'ammissione, non ammissione o sospensione del giudizio e per la determinazione del credito scolastico.
LE SANZIONI
DISCIPLINARI E IL VOTO DI CONDOTTA
La valutazione del comportamento con
voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è
decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la
responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto
legge, dei comportamenti: a. previsti dai commi 9 e 9-bis
dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249 e successive modificazioni; b. che violino i doveri di cui ai
commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. Art. 3 (Doveri) 1. Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere
nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono
per se stessi. 5. Gli studenti sono tenuti a
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e
a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola. Art. 4 (Disciplina). - 1. I
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai
doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni
singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e
il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. Art. 9. L'allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano
stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona
umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in
deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere
della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto
del comma 8. Art. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
L’OBBLIGO DI FREQUENZA MINIMA Con l’entrata in vigore del DPR 89/2010 (riordino dei Licei, cosiddetta “Riforma Gelmini”) va a regime, per tutte le classi, anche quanto disposto dal DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) all’articolo 14, comma 7. Ai fini della validità dell’anno scolastico e delle conseguente valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Sono stabilite, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Le deroghe consentite sono relative alle assenze dovute alle seguenti motivazioni documentate: • gravi motivi di salute adeguatamente documentati; • terapie e/o cure programmate; • donazioni di sangue; • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). L’orario minimo annuale di frequenza, salvo situazioni individuali di riduzione possibili per gli studenti diversamente abili con programmazione differenziata, è quello indicato nel prospetto seguente (IRC = insegnamento religione cattolica; AA = attività alternativa):
GLI
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO
Le attività di
sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. 42 del 22 maggio 2007,
costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta Formativa
(D.M. 80/2007, art. 1). Sono programmate e attuate dai Consigli di Classe
sulla base dei criteri didattico - metodologici definiti dal Collegio dei
Docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di
Istituto. Il Liceo sollecita e favorisce la partecipazione attiva delle
studentesse e degli studenti alle iniziative di recupero programmate e ne dà
periodica notizia alle famiglie. Le attività di
recupero comprendono 1.
Interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico: si realizzano in ogni
periodo dell’anno, a cominciare dalle fasi iniziali; si concentrano sulle
discipline o aree disciplinari nelle quali si registri nella scuola il più
elevato numero di valutazioni insufficienti. 2.
Interventi di recupero per le studentesse e degli studenti che riportino
voti insufficienti negli scrutini intermedi. Sono finalizzati al tempestivo
recupero delle carenze rilevate negli scrutini stessi. È compito del
consiglio di classe analizzare i bisogni formativi di ciascuna studentessa o
studente e la natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle
varie discipline, tenendo conto anche della possibilità delle studentesse e
degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi
stabiliti dai docenti. Il Consiglio di classe porta a conoscenza delle
famiglie delle studentesse e degli studenti interessati le iniziative di
recupero programmate. Qualora le famiglie non intendano avvalersi di tali
iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. Le studentesse e
gli studenti hanno comunque l’obbligo di sottoporsi alle verifiche
conclusive degli interventi di recupero, programmate dal consiglio di
classe, che ne comunica l’esito alle famiglie. 3.
Interventi di recupero per le studentesse e gli studenti che riportino voti
insufficienti negli scrutini finali e per i quali i Consigli di Classe
deliberino la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva.
Sono finalizzati al tempestivo recupero delle carenze rilevate negli
scrutini citati. Valgono tutte le precisazioni formulate al punto
precedente. Il sostegno alle
studentesse e agli studenti è di competenza di tutti i docenti nell’ambito
delle rispettive discipline di insegnamento. Si realizza, in caso di
risultati insufficienti, secondo criteri di tempestività e di flessibilità
tramite interventi didattici ed educativi integrativi finalizzati al
recupero. In particolare, il
Collegio determina il numero degli interventi, la consistenza oraria da
assegnare a ciascuno di essi, secondo criteri di commisurazione al numero
delle studentesse e degli studenti e alla diversa natura dei fabbisogni
rilevati dai Consigli di classe, nonché alle risorse disponibili.
Ai sensi della
normativa vigente (D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007), il Collegio dei Docenti
individua le seguenti possibili modalità di intervento finalizzato al
recupero: · corsi di
recupero in orario extracurricolare · recupero in
itinere rivolto all’intera classe, a gruppi o a singole/i · sportello
attivato per singole/i o per gruppi di studentesse e di studenti · recupero
individualizzato mediante l’assegnazione di lavori e di parti di programma
alla singola studentessa o studente · altre forme che
il Collegio, i Dipartimenti e i Consigli di classe individueranno come
idonee a conseguire l’obiettivo, in particolare classi aperte con
riorganizzazione dell’orario delle lezioni per gruppi di livello
(recupero/eccellenza), anche secondo modalità di laboratorio. I corsi di
recupero in orario extracurricolare si svolgono per gruppi indicativamente
di 15 discenti con valutazione insufficiente, provenienti da una sola classe
o da più classi parallele; in casi particolari anche da anni di corso
diversi. Consistono in un corso da tenersi in orario extracurricolare
secondo le indicazioni del Consiglio di Classe.
Il recupero in
itinere viene svolto dal docente della classe in orario curricolare, con
l’obiettivo di recuperare lacune diffuse nella singola disciplina. Lo sportello è un
servizio rivolto a studentesse o studenti che presentano una situazione
didattica particolarmente problematica di approccio globale nei confronti di
una disciplina e/o verso un argomento essenziale della stessa e che richiede
un intervento individualizzato di supporto allo studio personale.
L’intervento di sportello si rivolge alla singola studentessa o al singolo
studente o a piccoli gruppi. La studentessa o lo studente si rivolge allo
sportello in accordo con la/il propria/o insegnante della disciplina e
contatta direttamente l’insegnante disponibile al servizio. Il Consiglio di
Classe può indirizzare obbligatoriamente la studentessa o lo studente allo
sportello. PROCEDURA IN
CASO DI RINVIO DELLA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE
Ai sensi del Regolamento sulla Valutazione DPR 122/2009, in merito al
rinvio della formulazione del giudizio finale, il Collegio dei Docenti
attuerà la seguente procedura: 1. nel corso dell’anno scolastico si realizzeranno gli interventi di
sostegno e recupero, come deliberato dal Collegio dei Docenti, secondo la
programmazione dei Consigli di classe e con le modalità previste dai
Dipartimenti disciplinari, in particolare “dopo lo scrutinio intermedio”
(D.M. 80/2007, art. 1); 2. saranno organizzati corsi di recupero durante il periodo degli esami
di Stato, indicativamente entro il 15-20 luglio; 3. il corso potrà
concludersi con una prova di esito positivo o negativo; 4. nel caso di
esito positivo, accertato dal docente titolare, la materia sarà considerata
recuperata; il relativo voto sarà ratificato e assegnato dal Consiglio di
classe nello scrutinio all’inizio di settembre; 5. nel caso di
esito negativo, il docente titolare provvederà a stabilire un ulteriore
percorso individualizzato di studio autonomo, che sarà valutato all’inizio
di settembre; 6. nel caso in cui
la famiglia, con dichiarazione scritta, si assuma la responsabilità della
preparazione, la studentessa o lo studente si presenterà unicamente alle
prove di verifica (a luglio e/o a settembre); 7. i corsi estivi
saranno tenuti dal docente della classe, in subordine da un docente in
servizio nell’istituto; nel caso in cui non sia possibile, saranno
incaricati docenti esterni; in ogni caso spetta al docente titolare
l’indicazione delle lacune da colmare, dei contenuti e dei metodi
dell’intervento di recupero e delle modalità di verifica finale; 8. la prova di
settembre sarà sostenuta davanti al docente titolare; in caso di sua assenza
giustificata sarà sostituito secondo le norme previste per la sostituzione
dei docenti assenti alle operazioni di scrutinio; 9. modalità di
verifica: le prove scritte di luglio saranno svolte dal docente che ha
tenuto il corso; nel caso in cui fosse esterno, sarà presente un docente
interno. La verifica scritta di settembre si svolgerà alla presenza del
docente titolare e di almeno un docente assistente; le prove orali saranno
sostenute davanti a una commissione formata da due membri, il docente
titolare e un docente assistente; 10. la valutazione
finale delle prove scritte, grafiche e orali è competenza del Consiglio di
Classe, su proposta di voto formulata dal Docente titolare; 11. la durata dei corsi, compatibilmente con le disponibilità
economiche, sarà stabilita dai Dipartimenti; 12. lo scrutinio
di inizio settembre costituirà l’atto conclusivo di questa procedura. |