II. Idee per la nostra scuola:

    il curricolo

I corsi

Nella nostra scuola convivono attualmente tre diversi ordinamenti liceali: il Liceo artistico di vecchio ordinamento, con i due corsi ordinari quadriennali Accademia e Architettura completati dal quinto anno integrativo; il Liceo artistico sperimentale “Progetto Michelangelo”; i nuovi ordinamenti previsti dalla “Riforma Gelmini”, con i percorsi di Liceo Artistico (nuovo ordinamento) e di Liceo Musicale, è inoltre prevista, a partire dal 2013/2014, l'attivazione del Liceo Coreutico. Dettagli sui singoli ordinamenti si possono trovare alle pagine del sito specificamente dedicate, nella sezione "Cosa facciamo".

 

I modi e i criteri per la valutazione degli studenti 

L’ Art. 2 (Diritti) dello Statuto delle studentesse e degli studenti specifica che la studentessa e lo studente hanno diritto «a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento», fermi restando, da parte della scuola, il fine della «solidarietà tra i suoi componenti» e la tutela del «diritto dello studente alla riservatezza».

Al fine di raggiungere tali obiettivi l’ Art. 3 (Doveri), specifica che le studentesse e gli studenti sono «tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1»

Il Liceo Artistico Casorati fa proprie tali indicazioni e le applica nella vita d’istituto anche attraverso il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto da discenti, docenti e famiglie. I docenti stabiliscono i criteri per la valutazione attraverso le riunioni per disciplina d’insegnamento (Dipartimenti). Quanto deciso dai Dipartimenti viene poi discusso e approvato dal Collegio docenti che detta le linee d’azione comuni. Il Consiglio di classe calibra i criteri comuni a tutto l’Istituto sulle capacità effettive e sulle situazioni reali nelle quali le classi si trovano.

Sulla base delle indicazioni dei rispettivi Consigli di Classe e del Collegio, i docenti predispongono il piano di lavoro annuale, da allegare al proprio registro personale e da mettere agli atti, a disposizione della dirigenza, del coordinatore di classe e delle rappresentanze delle studentesse e degli studenti e dei genitori.

Il piano di lavoro deve comprendere: una valutazione del livello di preparazione e delle capacità della classe (test di ingresso); un’indicazione chiara circa le modalità di svolgimento delle prove scritte, orali, grafiche e pratiche; la definizione degli obiettivi didattici e loro esplicitazione in conoscenze, capacità e comportamenti; gli strumenti e attività integrativi e di sostegno ed eventuali attività a carattere interdisciplinare; i criteri e i mezzi di valutazione (numero e tipo delle prove scritte, grafiche, pratiche e orali); i criteri di valutazione omogenei, con la scala dei voti da 1 a 10 e la corrispondenza tra i voti e i livelli di apprendimento.

Scala di valutazione

Voto

Giudizio

Parametri

1-3

Insufficienza gravissima

Nessuna o quasi nessuna conoscenza e competenza

4

Insufficienza grave

Ampie e diffuse lacune in conoscenze e competenze

5

Insufficienza non grave

Conoscenze e competenze con lacune ma non gravi

6

Sufficienza

Conoscenze e competenze di base corrette

7

Discreto

Conoscenze corrette, capacità di applicare i concetti

8

Buono

Conoscenze e competenze complete, autonomia nel lavoro

9-10

Ottimo

Capacità di analisi, sintesi e valutazione critica compiutamente sviluppate

Si ricorda che per ammettere uno studente alla classe successiva il Consiglio di Classe deve attribuire nello scrutinio finale voto almeno sufficiente in tutte le materie. In caso di mancato conseguimento della sufficienza a giugno, in non più di tre materie, il Consiglio di Classe può sospendere il giudizio e rinviare lo studente alle procedure di recupero, alle prove di verifica e allo scrutinio di settembre. La sospensione del giudizio allo scrutinio di giugno non è possibile per le classi finali: per l’ammissione all’Esame di Stato è necessario conseguire allo scrutinio finale dell’ultimo anno voto almeno sufficiente in tutte le materie. Inoltre non è possibile essere ammessi alla classe successiva, ovvero all’Esame di Stato, se non si è conseguito nello scrutinio finale almeno il voto sei nella valutazione del comportamento (voto di condotta).

Per quanto riguarda l’espressione della valutazione, la Circolare Ministeriale n. 94 - Prot. n. 6828 del 18 ottobre 2011 prevede che nel biennio del nuovo ordinamento «in sede di scrutinio finale sia attribuito un unico voto a ciascuna disciplina o gruppo di discipline afferenti al medesimo insegnamento, negli scrutini intermedi la valutazione si esprima attraverso l’attribuzione di uno o più voti a seconda che l’insegnamento preveda una o più prove (scritte, orali, pratiche o grafiche)». Ai sensi della medesima Circolare, «le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento»; pertanto «anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.».

Si possono qui scaricare i prospetti che illustrano gli strumenti di verifica a disposizione dei docenti per l’espressione della valutazione nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento dei nuovi ordinamenti: VALUTAZIONE NUOVI ORDINAMENTI

Si fornisce anche il prospetto sintetico relativo alla valutazione nei corsi di vecchio ordinamento e Sperimentale Michelangelo: VALUTAZIONE VECCHI ORDINAMENTI E SPERIMENTALI

Infine, si raccomanda di consultare i CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE seguiti in sede di scrutinio per l'attribuzione del voto di condotta, per la delibera dell'ammissione, non ammissione o sospensione del giudizio e per la determinazione del credito scolastico.

 

LE SANZIONI DISCIPLINARI E IL VOTO DI CONDOTTA

IIn conformità allo Statuto delle studentesse e degli studenti, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento «del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica». Il Liceo Artistico si fa promotore di una visione per la quale «la responsabilità disciplinare è personale» per cui «nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni».

 Proprio perché la scuola è un contesto culturale aperto e accogliente nei confronti della diversità e delle idee, non è possibile sanzionare, né direttamente né indirettamente, «la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità».

 Le sanzioni eventualmente somministrate «sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno».

 Il Regolamento di Istituto individua e classifica gli atteggiamenti, i comportamenti e le omissioni che possono comportare sanzioni disciplinari. Esso è costruito sulla base della normativa vigente (Statuto delle studentesse e degli studenti, Regolamento sulla valutazione). Il Regolamento di Istituto individua inoltre le figure e gli organi preposti alla individuazione, alla valutazione e alla sanzione dei comportamenti scorretti. Il regolamento individua anche gli organi di garanzia e le modalità relative al loro insediamento e  funzionamento.

 Il Regolamento di Istituto è consegnato agli alunni e alle loro famiglie ed è a disposizione di chiunque ne voglia fare richiesta e abbia titolo per farlo, presso la Segreteria del Liceo Artistico Casorati di Novara e presso il distaccamento di Romagnano Sesia.

 Il Regolamento di Istituto recepisce in particolare quanto previsto dal Regolamento sulla Valutazione (DPR 122/2009, art. 7) in merito al «voto di condotta». Si riporta il testo della norma:

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:

a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;

b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.

 Il DPR 249 citato è lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; si riportano gli articoli ai quali si fa riferimento:

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

Art. 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

Art. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

 Si sottolinea che per l’attribuzione del voto cinque in condotta, che comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, oltre ai casi di sanzioni gravissime contemplati agli artt. 9 e 9 bis, può bastare aver ricevuto senza successivo ravvedimento una qualsiasi sanzione (non necessariamente una sospensione, ma qualsiasi sanzione prevista dal Regolamento di Istituto, comprese le note sul registro di classe) riguardante i doveri di cui all’art. 3 commi 1, 2 e 5, ossia la regolarità della frequenza (quindi tutto ciò che riguarda assenze, ritardi, uscite anticipate e relative giustificazioni), l’impegno nello studio (rispetto delle consegne, esecuzione dei compiti a casa e del lavoro in classe, partecipazione alle lezioni, presenza alle verifiche e alle interrogazioni e quant’altro), il rispetto di compagni, docenti, dirigente e personale, il rispetto delle strutture e dei sussidi scolastici.

 

 L’OBBLIGO DI FREQUENZA MINIMA

Con l’entrata in vigore del DPR 89/2010 (riordino dei Licei, cosiddetta “Riforma Gelmini”) va a regime, per tutte le classi, anche quanto disposto dal DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) all’articolo 14, comma 7. Ai fini della validità dell’anno scolastico e delle conseguente valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Sono stabilite, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità  di procedere alla valutazione per l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Le deroghe consentite sono relative alle assenze dovute alle seguenti motivazioni documentate:

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

• terapie e/o cure programmate;

• donazioni di sangue;

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

L’orario minimo annuale di frequenza, salvo situazioni individuali di riduzione possibili per gli studenti diversamente abili con programmazione differenziata, è quello indicato nel prospetto seguente (IRC = insegnamento religione cattolica; AA = attività alternativa):

Indirizzo

Classi - Ore settimanali compresa l’ora di IRC/AA

(anno scolastico = 33 settimane)

Con IRC/AA

Senza IRC/AA

ore frequenza annua minima ore annue  assenza max. ore frequenza annua minima ore annue  assenza max.
Artistico Nuovo Ordinamento Biennio comune Primo biennio - 34 ore 842 280 817 272

Artistico Nuovo Ordinamento

Arti figurative, Architettura e ambiente, Design

Secondo bienno e quinto anno - 35 ore 867 288 842 280
Liceo Musicale e Coreutico Primo biennio, Secondo bienno e quinto anno - 32 ore 792 264 768 255

Artistico Vecchio Ordinamento

I Sezione - Accademia

Quarta - 44 ore 1089 363 1065 354

Artistico Vecchio Ordinamento

II Sezione – Architettura

Quarta - 41 ore 1015 338 990 330

Artistico Sperimentale Michelangelo - Pittura e decorazione pittorica,

Disegno industriale

Quarta e Quinta - 40 ore 990 330 966 321

 

GLI INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta Formativa (D.M. 80/2007, art. 1). Sono programmate e attuate dai Consigli di Classe sulla base dei criteri didattico - metodologici definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di Istituto. Il Liceo sollecita e favorisce la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti alle iniziative di recupero programmate e ne dà periodica notizia alle famiglie.

Le attività di recupero comprendono

1.         Interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico: si realizzano in ogni periodo dell’anno, a cominciare dalle fasi iniziali; si concentrano sulle discipline o aree disciplinari nelle quali si registri nella scuola il più elevato numero di valutazioni insufficienti.

2.         Interventi di recupero per le studentesse e degli studenti che riportino voti insufficienti negli scrutini intermedi. Sono finalizzati al tempestivo recupero delle carenze rilevate negli scrutini stessi. È compito del consiglio di classe analizzare i bisogni formativi di ciascuna studentessa o studente e la natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline, tenendo conto anche della possibilità delle studentesse e degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. Il Consiglio di classe porta a conoscenza delle famiglie delle studentesse e degli studenti interessati le iniziative di recupero programmate. Qualora le famiglie non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. Le studentesse e gli studenti hanno comunque l’obbligo di sottoporsi alle verifiche conclusive degli interventi di recupero, programmate dal consiglio di classe, che ne comunica l’esito alle famiglie.

3.         Interventi di recupero per le studentesse e gli studenti che riportino voti insufficienti negli scrutini finali e per i quali i Consigli di Classe deliberino la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva. Sono finalizzati al tempestivo recupero delle carenze rilevate negli scrutini citati. Valgono tutte le precisazioni formulate al punto precedente.

Il sostegno alle studentesse e agli studenti è di competenza di tutti i docenti nell’ambito delle rispettive discipline di insegnamento. Si realizza, in caso di risultati insufficienti, secondo criteri di tempestività e di flessibilità tramite interventi didattici ed educativi integrativi finalizzati al recupero.

 Il Collegio dei Docenti individua le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi e determina le modalità di organizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico - metodologici, forme di verifica, criteri di valutazione e modalità di comunicazione alle famiglie.

In particolare, il Collegio determina il numero degli interventi, la consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, secondo criteri di commisurazione al numero delle studentesse e degli studenti e alla diversa natura dei fabbisogni rilevati dai Consigli di classe, nonché alle risorse disponibili.

 

Ai sensi della normativa vigente (D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007), il Collegio dei Docenti individua le seguenti possibili modalità di intervento finalizzato al recupero:

· corsi di recupero in orario extracurricolare

· recupero in itinere rivolto all’intera classe, a gruppi o a singole/i

· sportello attivato per singole/i o per gruppi di studentesse e di studenti

· recupero individualizzato mediante l’assegnazione di lavori e di parti di programma alla singola studentessa o studente

· altre forme che il Collegio, i Dipartimenti e i Consigli di classe individueranno come idonee a conseguire l’obiettivo, in particolare classi aperte con riorganizzazione dell’orario delle lezioni per gruppi di livello (recupero/eccellenza), anche secondo modalità di laboratorio.

 

I corsi di recupero in orario extracurricolare si svolgono per gruppi indicativamente di 15 discenti con valutazione insufficiente, provenienti da una sola classe o da più classi parallele; in casi particolari anche da anni di corso diversi. Consistono in un corso da tenersi in orario extracurricolare secondo le indicazioni del Consiglio di Classe.

 

Il recupero in itinere viene svolto dal docente della classe in orario curricolare, con l’obiettivo di recuperare lacune diffuse nella singola disciplina.

 

Lo sportello è un servizio rivolto a studentesse o studenti che presentano una situazione didattica particolarmente problematica di approccio globale nei confronti di una disciplina e/o verso un argomento essenziale della stessa e che richiede un intervento individualizzato di supporto allo studio personale. L’intervento di sportello si rivolge alla singola studentessa o al singolo studente o a piccoli gruppi. La studentessa o lo studente si rivolge allo sportello in accordo con la/il propria/o insegnante della disciplina e contatta direttamente l’insegnante disponibile al servizio. Il Consiglio di Classe può indirizzare obbligatoriamente la studentessa o lo studente allo sportello.

 

 

PROCEDURA IN CASO DI RINVIO DELLA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE

Ai sensi del Regolamento sulla Valutazione DPR 122/2009, in merito al rinvio della formulazione del giudizio finale, il Collegio dei Docenti attuerà la seguente procedura:

 

1. nel corso dell’anno scolastico si realizzeranno gli interventi di sostegno e recupero, come deliberato dal Collegio dei Docenti, secondo la programmazione dei Consigli di classe e con le modalità previste dai Dipartimenti disciplinari, in particolare “dopo lo scrutinio intermedio” (D.M. 80/2007, art. 1);

2. saranno organizzati corsi di recupero durante il periodo degli esami di Stato, indicativamente entro il 15-20 luglio;

3. il corso potrà concludersi con una prova di esito positivo o negativo;

4. nel caso di esito positivo, accertato dal docente titolare, la materia sarà considerata recuperata; il relativo voto sarà ratificato e assegnato dal Consiglio di classe nello scrutinio all’inizio di settembre;

5. nel caso di esito negativo, il docente titolare provvederà a stabilire un ulteriore percorso individualizzato di studio autonomo, che sarà valutato all’inizio di settembre;

6. nel caso in cui la famiglia, con dichiarazione scritta, si assuma la responsabilità della preparazione, la studentessa o lo studente si presenterà unicamente alle prove di verifica (a luglio e/o a settembre);

7. i corsi estivi saranno tenuti dal docente della classe, in subordine da un docente in servizio nell’istituto; nel caso in cui non sia possibile, saranno incaricati docenti esterni; in ogni caso spetta al docente titolare l’indicazione delle lacune da colmare, dei contenuti e dei metodi dell’intervento di recupero e delle modalità di verifica finale;

8. la prova di settembre sarà sostenuta davanti al docente titolare; in caso di sua assenza giustificata sarà sostituito secondo le norme previste per la sostituzione dei docenti assenti alle operazioni di scrutinio;

9. modalità di verifica: le prove scritte di luglio saranno svolte dal docente che ha tenuto il corso; nel caso in cui fosse esterno, sarà presente un docente interno. La verifica scritta di settembre si svolgerà alla presenza del docente titolare e di almeno un docente assistente; le prove orali saranno sostenute davanti a una commissione formata da due membri, il docente titolare e un docente assistente;

10. la valutazione finale delle prove scritte, grafiche e orali è competenza del Consiglio di Classe, su proposta di voto formulata dal Docente titolare;

11. la durata dei corsi, compatibilmente con le disponibilità economiche, sarà stabilita dai Dipartimenti;

12. lo scrutinio di inizio settembre costituirà l’atto conclusivo di questa procedura.